COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 06/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 99 della società A.S. REAL ALTOMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 90 del 08.02.2006 (Inibizione sig. PROVENZALE Francesco fino al 08.02.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 06/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 99 della società A.S. REAL ALTOMONTE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 90 del 08.02.2006 (Inibizione sig. PROVENZALE Francesco fino al 08.02.2011).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al sig. Provenzale Francesco ed in particolare che va tenuto conto dell’assenza di conseguenze lesive;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al sig. PROVENZALE Francesco fino all’8 FEBBRAIO 2009;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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