COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 06/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 100 della società POL. SAN PIETRO A MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 22.02.2006 (Squalifica calciatore PUNGITORE Massimiliano per CINQUE gare, squalifica calciatori PEZZO Bruno e VARRESE Michele per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 06/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 100 della società POL. SAN PIETRO A MAIDA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 22.02.2006 (Squalifica calciatore PUNGITORE Massimiliano per CINQUE gare, squalifica calciatori PEZZO Bruno e VARRESE Michele per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Pungitore Massimiliano, a fine gara,provocava i sostenitori della squadra avversaria;
che i calciatori Pezzo Bruno e Varrese Michele si sono resi responsabili di atti di violenza a danno di un giocatore avversario a fine gara;
considerato che le sanzioni inflitte ai calciatori Pezzo e Varrese sono congrue ed adeguate mentre appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta al calciatore Pungitore;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta la calciatore PUNGITORE Massimiliano a TRE giornate di gara; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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