COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 3 della società A.S.D. ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 28.06.2005 (Squalifica calciatore NEPITA Marco fino al 26.06.2009, squalifica calciatore FORTUNATO Rocco fino al 31.12.2006, squalifica calciatore FARACE Angelo fino al 31.01.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 3 della società A.S.D. ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 28.06.2005 (Squalifica calciatore NEPITA Marco fino al 26.06.2009, squalifica calciatore FORTUNATO Rocco fino al 31.12.2006, squalifica calciatore FARACE Angelo fino al 31.01.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; viste le risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini; rilevato che dal rapporto dell’arbitro, integralmente confermato dallo stesso davanti a questa Commissione nel corso della seduta del 21.11.2005 (cfr C.U. n.60 del 28.11.2005 del Comitato Regionale Calabria), risulta quanto di seguito riportato: - al termine della gara Orsomarso - Campora del 26.06.2005 (III cat. Play off), mentre il direttore di gara si accingeva a fare rientro negli spogliatoi, il calciatore Nepita Marco, portiere dell’Orsomarso, si metteva a correre con fare minaccioso verso l’arbitro medesimo e lo colpiva con “un violento pugno tra la guancia e il labbro” che gli causava “forte dolore e momentaneo stordimento e fuoriuscita di sangue dal labbro”; inoltre, il Nepita, eludendo il tentativo dei propri compagni di trattenerlo, sferrava all’arbitro un forte schiaffo alla nuca, provocandogli dolore; - nel frattempo, il calciatore Fortunato Rocco dell’Orsomarso, dopo essersi avvicinato a circa tre metri all’arbitro, gli lanciava contro una sedia di plastica senza, tuttavia, riuscire a colpirlo; - il direttore di gara era costretto a rimanere “circa venti minuti sul terreno di gioco senza poter raggiungere lo spogliatoio” in quanto il calciatore Farace Angelo dell’Orsomarso tentava di aggredirlo più di una volta, non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento dei propri dirigenti e compagni di squadra, che riuscivano a trattenerlo. La situazione in campo non precipitava ulteriormente, precisa l’arbitro, per il fattivo intervento dei dirigenti dell’Orsomarso e dei Carabinieri. Tali episodi di violenza venivano riferiti anche dal Commissario di Campo nel proprio rapporto. Va precisato, inoltre, che il direttore di gara, il giorno successivo alla gara, si recava al Pronto Soccorso del P.O. “San Francesco di Paola” di Paola (CS), laddove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo al labbro”, con prognosi di giorni tre. Il Giudice Sportivo infliggeva le seguenti squalifiche ai calciatori responsabili dei fatti testé narrati: Nepita Marco fino al 26.06.2009; Fortunato Rocco fino al 31.12.2006 e Farace Angelo fino al 31.01.2006 (cfr C.U. n.41 del 28.06.2005 del Comitato La Società presentava reclamo avverso detta decisione ed, inoltre, depositava una videocassetta contenente la registrazione della gara in questione effettuata da un videoamatore, con l’intento di dimostrare l’estraneità dei tre calciatori ai fatti addebitatigli. Questa Commissione, “in considerazione dei poteri limitati di indagine” tali da non consentire alla stessa di prendere visione delle immagini contenute nella videocassetta, rimetteva gli atti all’Ufficio Indagini, per quanto di competenza, nel corso della già menzionata seduta del 21.11.2005. L’Ufficio Indagini, con nota prot. n.1376 IP/ac del 24.02.2006, trasmetteva a questa Commissione gli atti concernenti l’indagine svolta, per le conseguenti determinazioni. Da tali accertamenti risulta che le immagini riprese documentano gli episodi di violenza verificatisi al termine dell’incontro e riferiti dal direttore di gara e dal Commissario di Campo, ad eccezione del violento pugno inferto all’arbitro dal calciatore Nepita Marco: tale circostanza è dovuta al fatto che, al momento in cui è stato posto in essere l’atto di violenza, le riprese si soffermavano sui calciatori del Campora, intenti a festeggiare la promozione. Viene evidenziato, inoltre, che nel momento in cui l’operatore inquadra l’arbitro si nota che quest’ultimo è circondato da diverse persone e che il calciatore più vicino a lui è proprio il Nepita, riconoscibile dalla propria casacca di portiere di colore arancione. Inoltre, “sebbene la visione della videocassetta non lo rendesse necessario”, il Rappresentante dell’Ufficio Indagini provvedeva a convocare, fra gli altri, il calciatore Nepita Marco il quale, per le vie brevi, dichiarava di non avere colpito con un pugno il direttore di gara (contrariamente a quanto riferito da quest’ultimo), ma di essersi reso autore solamente della seconda azione violenta descritta dall’arbitro, ovverosia lo schiaffo alla nuca. Il Nepita, inoltre, asseriva che “il primo episodio aveva, in realtà, visto come protagonista altro tesserato dell’Orsomarso, ovvero il calciatore Rotondaro Fausto che, nell’intento di proteggere l’arbitro, circondato dai compagni di squadra, lo avrebbe colpito involontariamente con una gomitata”. Va precisato che tale versione dei fatti trovava conferma anche nelle dichiarazioni del Rotondaro. Tanto premesso, questa Commissione, condividendo le conclusioni dell’Ufficio Indagini, ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, le immagini contenute nella videocassetta relative all’incontro Orsomarso-Campora del 26.06.2005 confermano o, comunque, non smentiscono la ricostruzione degli episodi di violenza operata nel proprio rapporto dal direttore di gara e dal commissario, relativamente ai fatti verificatisi a fine gara ai danni dell’arbitro. Deve aggiungersi, inoltre, che con riferimento al violento pugno che sarebbe stato inferto dal calciatore Nepita Marco all’arbitro, la versione dei fatti fornita dal suddetto calciatore e confermata dal compagno di squadra Rotondaro Fausto, “sebbene plausibile, non risulta suffragata dalle immagini televisive ed è, comunque, sconfessata dalla precisa e circostanziata relazione del direttore di gara” (e del commissario di campo) il che, si rammenta, costituisce fonte di prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi. Relativamente alle sanzioni irrogare ai calciatori, l’adita Commissione osserva che quella irrogata al Farace appare congrua ed adeguata ai fatti addebitatigli, nel mentre quelle inflitte al Nepita ed al Fortunato sono da ritenersi alquanto eccessive in relazione all’entità ed alle modalità dei fatti ascrittigli e pertanto devono essere congruamente ridotte: - al calciatore Nepita Marco a tutto il 30.06.2007, essendosi reso responsabile di un reiterato atto di violenza nei confronti del direttore di gara con conseguenze lesive non gravi; - al calciatore Fortunato Rocco a tutto il 19.03.2006 in quanto, pur avendo posto in essere un atto di protesta con esiti violenti nei confronti dell’arbitro, tuttavia, non lo ha colpito; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre la squalifica al calciatore NEPITA Marco fino al 30 GIUGNO 2007; - ridurre la squalifica al calciatore FORTUNATO Rocco fino al 19 MARZO 2006; - confermare nel resto; - accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it