COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 105 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 22.02.2006 (Squalifica calciatore BARONI Lorenzo fino al 09.03.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 105 della società F.C. CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 95 del 22.02.2006 (Squalifica calciatore BARONI Lorenzo fino al 09.03.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
rilevato che la società reclamante ha depositato un DVD contenente la registrazione del secondo tempo della gara Calcio a 5
MimmoPolistena - Gallinese del 17.02.2006, al fine di dimostrare che il proprio calciatore Baroni Lorenzo, contrariamente a quanto sostenuto dal direttore di gara nel suo rapporto, non lo avrebbe colpito al braccio con un pugno;
atteso che questa Commissione, in considerazione dei poteri limitati di indagine, non può prendere visione delle immagini contenute nel DVD suddetto;
P.Q.M.
rimette gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.
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