COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 106 della società LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 24.02.2006 (Squalifica calciatore FRANCO Giuseppe fino al 31.08.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 106 della società LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 24.02.2006 (Squalifica calciatore FRANCO Giuseppe fino al 31.08.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che il calciatore Franco Giuseppe della Società La Sportiva Cariatese, al 47° del II tempo della gara La Sportiva Cariatese - Mirto Crosia del 18.02.2006, ha proferito nei confronti del direttore di gara una frase irriguardosa e, a seguito della notifica del conseguente provvedimento di espulsione, ha posto in essere un atteggiamento di protesta di modestissima violenza;
ritenuto che per l’entità e le modalità dei fatti testè rappresentati, la squalifica irrogata al suddetto calciatore dal Giudice di I° grado vada congruamente ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore FRANCO Giuseppe fino al 25 MARZO 2006, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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