COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 107 della società S.S. MORMANNO avverso la regolarità della gara Sandemetrese – Mormanno (2 – 1) del 26.02.2006 Campionato di Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore BEVILACQUA Roberto.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 107 della società S.S. MORMANNO avverso la regolarità della gara Sandemetrese - Mormanno (2 – 1) del 26.02.2006 Campionato di Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore BEVILACQUA Roberto.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che alla gara Sandemetrese - Mormanno del 26.02.2006 ha preso parte, nelle file della società S.S. Sandemetrese, il
calciatore quindicenne Rizzuto Ernesto (nato il 19.12.1990); accertato che, conformemente a quanto sostenuto dalla reclamante, il calciatore in questione non aveva titolo a prendere parte alla gara suddetta in quanto, alla data della disputa della stessa, non risultava autorizzato ai sensi dell’art.34, comma 3, delle N.O.I.F.;
ritenuto, pertanto, che il reclamo in esame risulta fondato e che, ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 5, lett.c, del C.G.S.,
debba essere inflitta alla Società S.S. Sandemetrese la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto col punteggio di 0-3;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, delibera di infliggere alla Società S.S. SANDEMETRESE la punizione sportiva della perdita della gara Sandemetrese-Mormanno del 26.02.2006 col punteggio di 0-3, disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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