COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 108 della società U.S. PRAIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 108 del 08.03.2006 (Squalifica Campo di giuoco per DUE gare, ammenda di € 1000,00, inibizione dirigente MASSARA Salvatore fino al 30.06.2006, squalifica medico sociale sig. ARCURI Daniele fino al 30.06.2006, inibizione dirigente MOLITERNI Michele fino al 08.04.2006, squalifica calciatore GENTILE Gianpaolo per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 13/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 108 della società U.S. PRAIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 108 del 08.03.2006 (Squalifica Campo di giuoco per DUE gare, ammenda di € 1000,00, inibizione dirigente MASSARA Salvatore fino al 30.06.2006, squalifica medico sociale sig. ARCURI Daniele fino al 30.06.2006, inibizione dirigente MOLITERNI Michele fino al 08.04.2006, squalifica calciatore GENTILE Gianpaolo per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto, in via preliminare, di dover sospendere il giudizio per quanto attiene la squalifica del campo di giuoco, l’ammenda, l’inibizione del dirigente Massara Salvatore nonché la squalifica del medico sociale Arcuri Daniele, rendendosi necessario convocare “a chiarimenti” l’arbitro della gara e gli assistenti alla seduta del 20.03.2006; ritenuto che l’inibizione a carico del dirigente sig. Moliterni Michele non è impugnabile ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva ; considerato, per quanto attiene la squalifica del calciatore Gentile Gianpaolo, che a norma dell’art. 2, comma 2 del C.G.S., il capitano della squadra è responsabile degli atti di violenza a danno di ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati; che, nel caso di specie, il calciatore della società Praia, privo della maglietta, non si è reso responsabile di alcun atto di violenza; P.Q.M. sospende il giudizio per quanto concerne l’impugnazione irrogata dal Giudice Sportivo della squalifica del campo, dell’ammenda, dell’inibizione al dirigente Massara Salvatore nonché della squalifica del medico Arcuri Daniele, disponendo la convocazione “a chiarimenti” dell’arbitro e degli assistenti della gara Praia - Taurianovese disputatasi il 4.03.2006, per la seduta del 20.03.2006; REVOCA la squalifica inflitta al calciatore GENTILE Gianpaolo; lo dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda l’inibizione a carico del dirigente MOLITERNI Michele;
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