COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 21 a carico di : Sig.ra ANDREOLI Angelina (Presidente A.C. Unione delle Valli), sig. MOLLO Marco (dirigente A.C. Unione delle Valli), sig. PORCELLA Francesco (dirigente A.C. Unione delle VallI), per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; la società A.C. UNIONE DELLE VALLI in applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 21 a carico di : Sig.ra ANDREOLI Angelina (Presidente A.C. Unione delle Valli), sig. MOLLO Marco (dirigente A.C. Unione delle Valli), sig. PORCELLA Francesco (dirigente A.C. Unione delle VallI), per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.; la società A.C. UNIONE DELLE VALLI in applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati. con provvedimento del 27 febbraio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i sigg.ri Andreoli Angelina, Mollo Marco, Porcella Francesco e la società Unione delle Valli per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe; il deferimento traeva origine da una denuncia inviata dalla calciatrice Salerno Maria, tesserata per la società Unione delle Valli, inviata all’Ufficio Indagini; nella stessa lamentava che la società Unione delle Valli non aveva voluto trasferirla alla A.S.D. Mottofollone Calcio Femminile non avendo quest’ultima società aderito alla richiesta di pagamento della somma di euro mille per il passaggio definitivo ovvero di euro cinquecento per il prestito; in sostanza l’incolpazione ga ad oggetto la presunta violazione del divieto di cessione, a titolo definitivo o temporaneo, di calciatori appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti dietro un corrispettivo in denaro; all’odierna seduta sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale nonché i sigg.ri Andreoli Angelina e Mollo Marco; il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha chiesto il proscioglimento degli incolpati e della società. I sigg.ri Andreoli e Mollo si sono associati alla richiesta; ritiene questa Commissione che le richieste dell’accusa e della difesa debbano essere integralmente accolte; E’ da evidenziare che l’unico richiamo regolamentare in materia è dato dall’art. 95 delle N.O.I.F. che dettando norme generali sul trasferimento dei calciatori tra società della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque essere regolamentate direttamente tra le parti; non sussiste quindi per le società dilettantistiche il divieto di cedere calciatori dietro corrispettivo di denaro, ma solo la previsione che eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti non sono tutelate e risolte all’interno dell’ordinamento; esclusa la violazione di norme federali i sigg.ri Andreoli, Mollo e Porcella e la società Unione delle Valli deveno essere prosciolti dagli addebiti loro contestati: P.Q.M. La Commissione proscioglie i sigg.ri ANDREOLI Angelina, MOLLO Marco e PORCELLA Francesco nonché la società UNIONE DELLE VALLI degli addebiti loro contestati.
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