COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 22 a carico di : calciatore VOMERO Francesco (tesserato A.S.D. Melicucco), del Sig. PAGANO Giorgio (presidente Open Anoia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della Società OPEN ANOIA in applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 22 a carico di : calciatore VOMERO Francesco (tesserato A.S.D. Melicucco), del Sig. PAGANO Giorgio (presidente Open Anoia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della Società OPEN ANOIA in applicazione dell’art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento; sentito il Presidente dell’Open Anoia; rilevato che il calciatore Vomero Francesco ha sottoscritto un tesseramento valido per l’attività amatoriale sotto falso nome (precisamente a nome Vommera Francesco) al fine di poter partecipare a detta attività eludendo una squalifica fino al 31.12.2007. Per tale ragione è stato deferito davanti a questa commissione per violazione dell’art. 1 comma 1 unitamente al Presidente della società amatoriale Opena Anoia, Pagano Giorgio, che lo ha tesserato. E’ stata deferita anche la società Open Anoia ai sensi dell’art. 2 comma 4. Il comportamento posto in essere integra senza alcun dubbio gli estremi delle violazioni contestate. In particolare appare particolarmente biasimevole quello del calciatore Vomero. P.Q.M. irroga al calciatore VOMERO Francesco la squalifica di anni due (2) a decorrere dal 1.1.2008 e quindi fino a 31 DICEMBRE 2009; al Presidente Sig. PAGANO Giorgio l’inibizione per anni due (2) e quindi fino al 11 APRILE 2008;
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