COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 131 della società A.S. KROTON CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 29.03.2006 (Ammenda € 100,00, squalifica calciatore GATTO Donato per QUATTRO gare, squalifica calciatore RIOLO Marco per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 131 della società A.S. KROTON CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 29.03.2006 (Ammenda € 100,00, squalifica calciatore GATTO Donato per QUATTRO gare, squalifica calciatore RIOLO Marco per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Kroton C/5 - Morelli C/5 del 22.03.2006 risulta in maniera chiara ed inequivoca che: - per tutta la durata della gara i sostenitori della squadra ospitante tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; - al 7° del I tempo, il calciatore Gatto Donato del Kroton C/5 colpiva con un calcio un avversario, senza provocargli danni, mentre il gioco si stava svolgendo in un’altra parte del campo. Lo stesso calciatore, raggiunti gli spogliatoi dopo aver ricevuto la notifica del conseguente provvedimento di espulsione, rientrava sul terreno di gioco e, dopo aver afferrato un avversario dalla maglia, gli rivolgeva espressione offensive e minacciose; - all’8° del II tempo, il calciatore Riolo Marco della società reclamante, per effetto della sua espulsione, proferiva successivamente frasi offensive nei confronti dell’arbitro; Ritenuto conforme a giustizia ridurre a due giornate di gara la squalifica irrogata al calciatore Riolo Marco, resosi responsabile di un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, confermando nel resto l’impugnato provvedimento; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: ridurre la squalifica irrogata al calciatore RIOLO Marco a DUE giornate di gara; confermare nel resto. dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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