COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 132 della società A.S.D. CERZETO K91 avverso la regolarità della gara Rose – Cerreto k91 (4 – 1) del 19.03.2006 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore DOCIMO Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 132 della società A.S.D. CERZETO K91 avverso la regolarità della gara Rose – Cerreto k91 (4 – 1) del 19.03.2006 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore DOCIMO Antonio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante lamenta - ex art. 21 comma 4 C.G.S. - la posizione irregolare nella gara in epigrafe del calciatore Docimo Antonio che assume tesserato per la società Rose come calciatore oltre che come dirigente. In merito a tanto, dai tabulati di tesseramento del Comitato Regionale, questa Commissione ha rilevato che quanto affermato dalla reclamante in merito al doppio tesseramento risponde al vero. Tuttavia la CAF ha più volte avuto modo di affermare che la norma letta alla luce della sue finalità deve far ritenere che ai dirigenti delle società è inibito il tesseramento come calciatori soltanto in altra squadra associata alla stessa lega. La ratio della disposizione è quella di evitare situazioni di incompatibilità per la contemporaneità del ruolo svolto in società diverse e quindi antagoniste. Nessuna incompatibilità insorge nel caso di specie. In base alle argomentazioni esposte il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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