COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 136 della società SPORT CLUB MAMERTO avverso la regolarità della gara Sport Club Mamerto – Bovese (0 – 1) del 22.03.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore PANGALLO Lorenzo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 10/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 136 della società SPORT CLUB MAMERTO avverso la regolarità della gara Sport Club Mamerto – Bovese (0 – 1) del 22.03.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore PANGALLO Lorenzo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante non risponde al vero, in quanto il calciatore Pangallo Lorenzo della Società Pol. Bovese aveva legittimamente preso parte alla gara Mamerto - Bovese del 22.03.2006, avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo non partecipando alla gara Radinoli - Bovese del 19.03.2006. La tesi sostenuta dalla reclamante, secondo cui il Pangallo non avrebbe scontato la squalifica irrogatagli, in quanto avrebbe preso parte a quest’ultimo incontro sotto le false generalità di Zavattieri Angelo Leo, è da ritenersi priva di fondamento. A tal proposito, infatti, la Commissione Disciplinare, decidendo sul reclamo proposto dalla Società G.S. Radinoli (Reclamo n.125 pubblicato sul C.U. n.114 del 03.04.2006 del Comitato Regionale Calabria), ha rilevato l’insussistenza di elementi che avvalorino tale tesi. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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