COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 141 della società SAN FRANCESCO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 112 del 29.03.2006 (Inibizione dirigente CALABRESE Egidio fino al 30.06.2007, inibizione dirigente SCORZA Saverio fino al 30.06.2006, squalifica calciatore BARTOLOMEO Gianluca per SEI gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 141 della società SAN FRANCESCO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 112 del 29.03.2006 (Inibizione dirigente CALABRESE Egidio fino al 30.06.2007, inibizione dirigente SCORZA Saverio fino al 30.06.2006, squalifica calciatore BARTOLOMEO Gianluca per SEI gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il calciatore Bartolomeo Gianluca, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, si rendeva responsabile
di comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, che proseguiva anche da bordo campo,
successivamente al suo allontanamento dal terreno di gioco;
che Calabrese Egidio, massaggiatore del San Francesco aggrediva il direttore di gara afferrandolo con forza per il collo
procurandogli forte dolore e lievi conseguenze lesive attestate da certificato medico (ecchimosi alla ragione laterale del collo),
tentando, dopo che l’arbitro riusciva a liberarsi, una ulteriore aggressione, impedita dall’intervento di alcuni calciatori che lo
allontanavano dal terreno di gioco;
che il dirigente accompagnatore Scorza Rosario, al termine della gara, chiedeva insistentemente all’arbitro di annullare le
ammonizioni comminate ai giocatori della sua squadra;
valutata le congruità delle sanzioni inflitte dal giudice sportivo al calciatore Bartolomeo Gianluca ed al dirigente Calabrese Egidio,
mentre quella comminata al dirigente Scorza Rosario, inibito a svolgere qualsiasi attività fino al 30.06.2006, appare eccessiva e può
essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al dirigente SCORZA Rosario fino al 30 APRILE 2006;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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