COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 142 della società POL. CARAFFA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 05.04.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda € 220,00, inibizione dirigente AGOSTO Giuseppe fino al 31.05.2006, squalifica calciatore SIMONETTA Francesco per OTTO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 24/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 142 della società POL. CARAFFA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 05.04.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ammenda € 220,00, inibizione dirigente AGOSTO
Giuseppe fino al 31.05.2006, squalifica calciatore SIMONETTA Francesco per OTTO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società Caraffa;
ritenuto che al 36° del secondo tempo, a seguito dell’annullamento di una rete realizzata dalla Pro Martelletto, alcuni giocatori della
suddetta squadra, non identificati, circondavano l’arbitro spintonandolo e proferendo all’indirizzo dello stesso parole ingiuriose,
mentre alcuni di loro lo colpivano da dietro con schiaffi alla nuca;
che due calciatori, e precisamente Catalano Francesco della società Caraffa e Cardamone Vitaliano della società Pro Martelletto, si
prodigavano in difesa dell’arbitro facendo scudo con i propri corpi per impedire conseguenze peggiori;
che successivamente si accendeva una rissa furibonda e violenta cui prendevano parte i calciatori di entrambe le squadre, inclusi
quelli delle panchine, sedata a fatica solo dopo diversi minuti grazie all’intervento della forza pubblica, che salvaguardava
l’incolumità dell’arbitro consentendone il rientro negli spogliatoi;
atteso che, in conseguenza del clima venutosi a creare a seguito della rissa e verificata la non sussistenza delle condizioni per poter
proseguire, l’arbitro sospendeva definitivamente la gara;
considerato che dal supplemento di rapporto del direttore di gara si evince inequivocabilmente che il provvedimento di sospensione
della gara è stato adottato non a causa dell’aggressione subita ad opera dei giocatori della Pro Martelletto, ma in conseguenza della
rissa intervenuta successivamente e definita dallo stesso arbitro “furibonda”, decisione confortata anche dall’invito di voler
sospendere la gara a lui rivolta dalle forze dell’ordine, nonché da quanto confermato nel ricorso della Pro Martelletto laddove si legge
testualmente : “………….”;
essendo pertanto entrambe le società responsabili per la definitiva sospensione della gara
ritenuto, quindi, di voler confermare le sanzioni adottate dal giudice sportivo nei confronti della società Caraffa e dei propri tesserati;
visti gli artt. 12 e 13 del C.G.S.;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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