COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 144 della società A.S. BRUTIA SONERIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 05.04.2006 (Perdita della gara Brutia Soveria – Cortale con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 144 della società A.S. BRUTIA SONERIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 05.04.2006 (Perdita della gara Brutia Soveria – Cortale con il punteggio di 0 - 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rileva che la società Brutia Soveria sostiene che la decisione del giudice di primo grado che ha decretato la punizione sportiva della perdita della gara in quanto in violazione della disposizione relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori con riguardo all’età riportato sul Comunicato Ufficiale n° 9 del 30.09.2005 merita censura in quanto la stessa ha condotto l’intera gara con due calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi; tutto quanto sopra poiché al 19° del secondo tempo la società Brutia Soveria nel sostituire il n° 7 Gamo (nato il 1987) con altro giocatore ha in effetti provveduto a fare entrare in campo non il n° 18 Zangari Giorgio (nato il 1980) ma il n° 14 Remorgida Francesco (nato il 1986); la tesi merita accoglimento in quanto confermata dallo stesso direttore di gara che in una dichiarazione inviata a questa commissione ha rappresentato che per un mero equivoco ha erroneamente riportato la sostituzione indicando nel rapporto quale subentrante il n° 18 anziché il n° 14; il reclamo va pertanto accolto. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, in riforma della sentenza del primo giudice annulla la sanzione irrogata e dispone omologarsi il risultato acquisito sul campo Brutia Soveria – Cortale : 1 – 1 dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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