COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 147 della società A.S. ISONZO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 19.04.2006 (Squalifica calciatore LAPENNA Salvatore fino al 30.06.2007, squalifica calciatori BRASILE Massimiliano e CITRINITI Antonio per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 28/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 147 della società A.S. ISONZO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 19.04.2006 (Squalifica calciatore LAPENNA Salvatore fino al 30.06.2007, squalifica calciatori BRASILE Massimiliano e CITRINITI Antonio per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la società reclamante sostiene che il calciatore Lapenna non ha assolutamente colpito l’arbitro con il lancio di pietra che
gli viene imputato, che il calciatore Citriniti non ha assolutamente inteso indirizzare il pallone contro lo stesso direttore di gara;
sostiene per ultimo che la sanzione irrogata al calciatore Brasile venga congruamente ridotta;
l’arbitro ascoltato a chiarimenti da questa Commissione ha, al contrario, confermato con assoluta certezza quanto riportato sul
proprio rapporto;
considerato, tuttavia, che la sanzione irrogata al calciatore Lapenna va congruamente rimodulata tenuto conto della totale assenza
di conseguenze lesive a tutto il 31.12.2006;
e che la decisione va confermata nel resto;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LAPENNA Salvatore fino al 31 DICEMBRE 2006;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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