COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 08/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 19.04.2006 (Ammenda di € 600,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 08/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 del 19.04.2006 (Ammenda di € 600,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante reclama avverso la delibera del Giudice Sportivo adottata con C.U. n° 119 pubblicata il 20.04.2006; Il Presidente federale con delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 159/A pubblicato in Roma il 3 febbraio 2006, ripreso nel C.U. 98 del Comitato Regionale Calabria del 28.2.2006, ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di campionato. In particolare ha disposto che i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo per le ultime quattro giornate di gara per i procedimenti di prima istanza davanti alla Commissione disciplinare devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale; In effetti tale adempimento non è stato correttamente eseguito dalla Società Calcio Acri che ha inoltrato il reclamo a mezzo raccomandata A.R. spedita in data 27.4.2006 alle ore 17:45 (quindi pervenuta oltre il termine del secondo giorno dalla data di pubblicazione del C.U.). Il reclamo è pertanto inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
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