COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 08/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 149 della società G.S. MARCELLINARA avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 59 del 26.04.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Marcellinara – Gimigliano con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 08/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 149 della società G.S. MARCELLINARA avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 59 del 26.04.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Marcellinara – Gimigliano con il punteggio di 0 - 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che nell’odierna seduta l’arbitro ha dichiarato che la bottiglia è stata lanciata dalla parte di pubblico ove vi erano gli striscioni e le bandiere del Gimigliano. Ha dichiarato inoltre che la distanza dalla quale la bottiglia è stata lanciata è tale da fargli ritenere che fosse diretta a colpirlo; per tali ragioni questa Commissione ritiene che la responsabilità del fatto vada addebitata alla società Gimigliano a titolo di responsabilità oggettiva; P.Q.M. In riforma della decisione di primo grado irroga alla società GIMIGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara (Marcellinara – Gimigliano) con il punteggio di 3 – 0; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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