COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 15/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 150 della società A.S. FILADELFIA CUP avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 03.05.2006 (Inibizione dirigente BARONE Giuseppe fino al 31.12.2006, squalifica calciatore RONDINELLI Bruno per SETTE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 15/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 150 della società A.S. FILADELFIA CUP avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 03.05.2006 (Inibizione dirigente BARONE Giuseppe fino al 31.12.2006, squalifica calciatore RONDINELLI Bruno per SETTE gare effettive). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che: 1) il primo motivo di ricorso relativo alla nullità delle sanzioni comminate ai tesserati della società Filadelfia Cup per la mancata indicazione del comma dell’art. 14 in base al quale sono state assunte le sanzioni stesse è infondato; ritiene la Commissione che il primo giudice abbia correttamente individuato i comportamenti sanzionabili e indicato la norma applicata; 2) nel merito il ricorso deve essere parzialmente accolto essendo le sanzioni inflitte dal primo giudice eccessive rispetto ai fatti accertati; devesi infatti considerare che alcuni degli episodi accertati sono stati commessi nello stesso contesto per cui vige il principio della continuazione e per gli altri deve tenersi conto di un aumento della pena e non di una sommatoria delle sanzioni previste; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al dirigente BARONE Giuseppe fino al 30 SETTEMBRE 2006; riduce la squalifica inflitta al calciatore RONDINELLI Bruno a QUATTRO giornate effettive di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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