COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 29/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 154 della società F.C. TIRIOLO MARTELLETTO 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006 Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 300,00, squalifica calciatori MALETTA Giuseppe, NERI Giuseppe, SPADAFORA Fabio, MURACA Ferdinando, SILIPO Antonio e MIRABELLI Davide per TRE gare). RECLAMO N. 155 della società A.S.D. PRESILA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatori CARDAMONE Agostino e D’ACRI Manuele per SEI gare, squalifica calciatori GAUDIO Emilio, PELLEGRINO Antonio, CUCUNATO Natale, FUCILE Manuel, DE SIMONE Rodolfo e SCARNATI Francesco per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 29/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 154 della società F.C. TIRIOLO MARTELLETTO 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006 Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 300,00, squalifica calciatori MALETTA Giuseppe, NERI Giuseppe, SPADAFORA Fabio, MURACA Ferdinando, SILIPO Antonio e MIRABELLI Davide per TRE gare). RECLAMO N. 155 della società A.S.D. PRESILA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 17.05.2006 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatori CARDAMONE Agostino e D’ACRI Manuele per SEI gare, squalifica calciatori GAUDIO Emilio, PELLEGRINO Antonio, CUCUNATO Natale, FUCILE Manuel, DE SIMONE Rodolfo e SCARNATI Francesco per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e i reclami; riuniti i reclami nn° 154 e 155 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; ritenuto che dal supplemento di rapporto redatto dall’ufficiale di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 10° minuto del secondo tempo a seguito di un comportamento violento attuato da un calciatore della Presila Calcio (Cardamone Agostino) nei confronti del portiere della squadra avversaria (Mirabelli Davide) si determinava una rissa che vedeva coinvolti tutti i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società; considerato che le sanzioni inflitte dal giudice sportivo ai tesserati ed alle società sono congrue ed adeguate ; P.Q.M. rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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