COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 05/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della società U.S. GIOIOSA JONICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 49 del 31.05.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 150,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 05/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della società U.S. GIOIOSA JONICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 49 del 31.05.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 150,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti l’arbitro a chiarimenti nonché la società reclamante; la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia dato gara vinta alla società Radinoli sul presupposto che prima dell’inizio della gara l’arbitro sia stato aggredito da un suo sostenitore riportando lesioni giudicate guaribili in giorni tre; all’odierna seduta l’arbitro ha riconosciuto nell’aggressore il bambino raffigurato sulla fotografia allegata al ricorso e si è giustificato, quanto al mancato inizio della gara, affermando di essere psicologicamente condizionato dall’accaduto; la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie. Deve essere adeguatamente sanzionata la società Gioiosa per il comportamento dei propri sostenitori; P.Q.M. in riforma del deliberato del Giudice Sportivo delibera di : revocare le sanzioni inflitte dal giudice di primo grado; disporre la ripetizione della gara Gioiosa Jonica – Radinoli in campo neutro ed “a porte chiuse”; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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