COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 30/08/2005 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 28.8.2005 PROMO SPORT CALCIO – SAMBIASE CALCIO 1962

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 30/08/2005 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 28.8.2005 PROMO SPORT CALCIO – SAMBIASE CALCIO 1962 Il Giudice Sportivo, dato atto del preannuncio e letto il reclamo della società Sambiase Calcio 1962 con il quale chiede che venga irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per la irregolare partecipazione, nelle file della Promo Sport Calcio, del calciatore Torchia Gianluca poiché squalificato. Rilevato che il calciatore Torchia Gianluca (Promo Sport Calcio) era stato squalificato per una gara con C.U. n° 22 del 15.9.2004 e che la predetta squalifica non era stata scontata nella passata stagione sportiva poiché maturata nell’ultima gara di Coppa Italia disputata dalla sua società di appartenenza;; che il calciatore Torchia Gianluca ha effettivamente preso parte alla gara oggetto di reclamo, non avendone titolo; che quanto assunto dalla reclamante trova pertanto adeguato riscontro negli atti in possesso di questo Comitato Regionale; visto l’art. 12 punto 5 comma a) del C.G.S., nonché il Regolamento della manifestazione pubblicato con C.U. n° 10 del 27.7.2005; delibera 1. infliggere alla società PROMO SPORT CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
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