COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 1 della società A.S. ROSARNO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 14.09.2005 (Squalifica calciatore PESCE Francesco per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che nessun dubbio può essere sollevato in merito all’attribuibilità del fatto contestato al Pesce;
parimenti va affermata la congruità della sanzione irrogata, valutata anche la modalità con la quale l’atto è stato compiuto ( entrata abusiva nello spogliatoio dell’arbitro).
Il reclamo va pertanto rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.