• Stagione sportiva: 2005/2006
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di :
Sig.rri TRIMBOLI Giuseppe, MARRA Domenico, PIPERI Luca, VERDUCI Daniele, COGLIANDRO Natale, API Francesco, CALLEA Domenico, LAGANA’ Alfredo, COPPOLA Paolo, MALAVENDA Antonio, CIRAUDO Nicola F., CHILA’ Salvatore, VERDUCI Giorgio, VERDUCI Giovanni (calciatori tesserati A.S. Motta San Giovanni), SERGI Lenadro (allenatore tesserato A.S. Motta San Giovanni), FICARRA Davide Antonio, ANTONELLI Roberto, PALADINO Pasquale, SCORDO Antonio, CAMBREA Vinicio, SPANO’ Domenico, SCORDO Luca, GARREFFA Antonio, MEGNA Francesco, FICARRA Domenico, BARILA’ Alfonso, LIBERTO Giuseppe (calciatori tesserati G.S. Gioia Tauro), SAINATO Vincenzo (allenatore tesserato G.S. Gioia Tauro), per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 4 e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.;
le società A.S. MOTTA SAN GIOVANNI e G.S. GIOIA TAURO della della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di :
Sig.rri TRIMBOLI Giuseppe, MARRA Domenico, PIPERI Luca, VERDUCI Daniele, COGLIANDRO Natale, API Francesco, CALLEA Domenico, LAGANA’ Alfredo, COPPOLA Paolo, MALAVENDA Antonio, CIRAUDO Nicola F., CHILA’ Salvatore, VERDUCI Giorgio, VERDUCI Giovanni (calciatori tesserati A.S. Motta San Giovanni), SERGI Lenadro (allenatore tesserato A.S. Motta San Giovanni), FICARRA Davide Antonio, ANTONELLI Roberto, PALADINO Pasquale, SCORDO Antonio, CAMBREA Vinicio, SPANO’ Domenico, SCORDO Luca, GARREFFA Antonio, MEGNA Francesco, FICARRA Domenico, BARILA’ Alfonso, LIBERTO Giuseppe (calciatori tesserati G.S. Gioia Tauro), SAINATO Vincenzo (allenatore tesserato G.S. Gioia Tauro), per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 4 e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.;
le società A.S. MOTTA SAN GIOVANNI e G.S. GIOIA TAURO della della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.
PREMESSO CHE
Il dibattimento
Al dibattimento del 31 agosto 2005 e del 30 settembre sono comparsi:
• il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;
• l’arbitro della gara Motta San Giovanni – Gioia Tauro, Sig. Orrea Vincenzo (alla seduta del 31 agosto);
• il Presidente della società A.S. Motta San Giovanni, Sig. Malara Leandro, assistito dal proprio difensore Avv. Giuseppe Minniti;
• il Presidente della società G.S. Gioia Tauro, Sig. Priolo Vincenzo assistito dal proprio difensore Avv. Gregorio Muraca (31 agosto), Avv. Domenico Infantino (30 settembre).
Nel corso della riunione del 31 agosto è stato ascoltato prima l’arbitro della gara, quindi sono stati ammessi i Presidenti delle due società cui sono state lette le dichiarazioni rilasciate dal Direttore di gara.
Il Presidente del Motta San Giovanni e del Gioia Tauro hanno respinto gli addebiti.
Al termine della discussione la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
• per i tesserati deferiti la squalifica per anni 3
• per la Società G.S. Gioia Tauro la non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di vincente al campionato di Promozione con retrocessione al campionato di Seconda Categoria ed esclusione da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria
• per la società A.S. Motta San Giovanni l’esclusione dal campionato di Prima Categoria e da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con assegnazione al campionato di categoria inferiore della Seconda categoria
Il difensore del Motta San Giovanni eccepiva di non avere ricevuto, nonostante esplicita richiesta, la documentazione completa inerente al procedimento, nonostante la rituale richiesta.
Lo stesso, argomentando di aver ricevuto esclusivamente la relazione dell’Ufficio Indagini, e non tra l’altro il verbale degli interrogatori ed il rapporto dell’arbitro, chiedeva fosse sospeso il procedimento per avere conoscenza di tutta la documentazione.
Il difensore della società Gioia Tauro faceva proprie tutte le richieste formulate dalla difesa della società Motta alla quale si associava.
La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, sospendeva il procedimento, e mandava al Comitato Regionale Calabria per l’acquisizione dei verbali dell’Ufficio Indagini.
Disponeva quindi che copia dei predetti verbali nonché il rapporto arbitrale venissero inviati alle società Motta San Giovanni e alla società Gioia Tauro; rinviava da ultimo alla seduta alla data del 30 settembre 2005 e disponeva che il provvedimento fosse notificato a mezzo fax alla Procura Federale ed ai difensori delle Parti.
Il procedimento veniva aggiornato al 30 settembre 2005.
Le richieste della Procura Federale e dei deferiti
In apertura di seduta il Sostituto Procuratore rilevato che “le precedenti richieste non possono trovare attuazione atteso che i relativi campionati di pertinenza sono in corso, a modifica delle precedenti richieste sanzionatorie”, chiedeva che questa Onorevole Commissione volesse irrogare le seguenti sanzioni:
• per la società G.S. Gioia Tauro la penalizzazione di nove punti in classifica da scontare nelle corrente stagione sportiva, tre anni di squalifica per i calciatori e l’allenatore della G.S. Gioia Tauro di cui al presente deferimento;
• per la società Motta San Giovanni la penalizzazione di nove punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, la squalifica della durata di anni tre per calciatori e allenatore del Motta San Giovanni deferiti.
Il Presidente del Motta San Giovanni e del Gioia Tauro respingevano gli addebiti ritenendo non fondate le argomentazioni addotte dalla Procura, poiché basate su mere supposizioni e illazioni del direttore di gara che non trovano alcun supporto probatorio. Chiedevano pertanto il proscioglimento da ogni addebito delle Società e dei calciatori, ed in via subordinata la riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, limitando dette sanzioni ai calciatori citati nel rapporto arbitrale.
LA COMMISSIONE RILEVA
Le indagini esperite dal competente Ufficio hanno permesso di raggiungere l’assoluta certezza in merito alla verificazione dell’illecito sportivo volto ad alterare il risultato della gara Motta San Giovanni - Gioia Tauro del 30 aprile 2005. In particolare sulla base del rapporto di gara – che costituisce parte integrante e prova privilegiata del presente procedimento – e delle dichiarazioni rese dall’arbitro nel corso del dibattimento, può affermarsi che la partita di cui sopra appare connotata da episodi e comportamenti tali che per la loro evidenza non lasciano dubbi in ordine ad un accordo tra le due squadre finalizzato ad ottenere che la gara di concludesse su un risultato di parità (nel corso della gara stessa sono intercorse tra giocatori frasi, udite dall’arbitro, seguite da comportamenti consequenziali, che costituiscono prova dell’accordo illecito tra alcuni tesserati delle due squadre).
Dall’accertata sussistenza degli estremi dell’illecito sportivo deriva la necessità di valutare la gravità dei comportamenti e la responsabilità dei singoli deferiti.
In relazione a tanto è necessario valutare se l’accordo sia stato perfezionato prima della disputa della gara, fosse cioè preordinato, oppure sia intervenuto nel corso oppure immediatamente prima dell’inizio della gara stessa
Le risultanze delle indagini esperite non permettono di superare tale incertezza per cui appare più plausibile ritenere come il risultato di parità abbia finito per rappresentare per le due squadre che si fronteggiavano una soluzione “comoda”, seppur contraria ad ogni principio di lealtà, correttezza e probità sportiva.
Difatti le due squadre si trovavano al momento della disputa della gara in una posizione di classifica sufficientemente tranquilla, tale cioè da far ritenere a tre giornate dalla fine del campionato altamente probabile che gli obiettivi perseguiti fossero stati raggiunti (disputa dei play-off per il Gioia Tauro, salvezza per il Motta San Giovanni), cosa in effetti poi verificatasi.
Tale considerazione incide sulla determinazione e graduazione della pena.
Ritiene inoltre questa Commissione che non si è, parimenti, raggiunta la prova relativamente a quali tra i tesserati delle due squadre abbia promosso e perfezionato l’accordo. Più precisamente, solo per due tesserati la certezza può dirsi raggiunta: il calciatore del Motta San Giovanni Alfredo Laganà, che è stato distintamente udito dall’arbitro rivolgersi ai compagni con la frase “State zitti così deve andare” chiaramente intesa ad evitare che gli stessi si opponessero alla perpetrazione del disegno illecito, ed ancora il massaggiatore del Gioia Tauro Giuseppe Ficarra, anch’esso intervenuto sui calciatori della propria squadra per garantire il buon esito del “patto”, che tuttavia non è stato deferito davanti a questa Commissione.
Dall’accertata sussistenza degli estremi dell’illecito sportivo e dal coinvolgimento dei tesserati delle due squadre - seppur non tutti individuati per il ruolo singolarmente svolto - deriva la responsabilità oggettiva delle due società.
P.Q.M.
• dichiara il calciatore Alfredo LAGANA’ (tesserato A.S. Motta San Giovanni) responsabile delle violazioni contestategli (artt. 6, commi 1, 2 e 4 e art. 1, comma 1 del C.G.S.) e gli irroga la squalifica di anni tre (3);
• proscioglie dagli addebiti contestati i rimanenti tesserati deferiti;
• dichiara le società GIOIA TAURO e MOTTA SAN GIOVANNI responsabili oggettivamente dell’operato dei propri tesserati (art. 2, comma 4 del C.G.S.) ed irroga loro la penalizzazione di quattro (4) punti da scontarsi nel campionato 2005-2006.
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di :
Sig.rri TRIMBOLI Giuseppe, MARRA Domenico, PIPERI Luca, VERDUCI Daniele, COGLIANDRO Natale, API Francesco, CALLEA Domenico, LAGANA’ Alfredo, COPPOLA Paolo, MALAVENDA Antonio, CIRAUDO Nicola F., CHILA’ Salvatore, VERDUCI Giorgio, VERDUCI Giovanni (calciatori tesserati A.S. Motta San Giovanni), SERGI Lenadro (allenatore tesserato A.S. Motta San Giovanni), FICARRA Davide Antonio, ANTONELLI Roberto, PALADINO Pasquale, SCORDO Antonio, CAMBREA Vinicio, SPANO’ Domenico, SCORDO Luca, GARREFFA Antonio, MEGNA Francesco, FICARRA Domenico, BARILA’ Alfonso, LIBERTO Giuseppe (calciatori tesserati G.S. Gioia Tauro), SAINATO Vincenzo (allenatore tesserato G.S. Gioia Tauro), per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 4 e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.;
le società A.S. MOTTA SAN GIOVANNI e G.S. GIOIA TAURO della della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati."