COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005 Delibera della Commisione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/10/2005
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO N. 4 della società U.S. SCALEA 1912
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 21.09.2005 (Squalifica calciatore CRIACO Leo per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti al calciatore Criaco Leo vanno diversamente valutati poiché è emerso che il comportamento del calciatore predetto è stato originato da un comportamento antisportivo del dirigente della squadra avversaria (il quale è stato sanzionato dal Giudice Sportivo) ed ha costituito una reazione a quel comportamento che deve essere adeguatamente valutato nell’irrigazione della sanzione;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica irrogata dal primo giudice;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore CRIACO Leo a DUE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.