COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 5 della società U.S. MAMMOLA avverso la regolarità della gara Mammola – Antonimia (2 – 3) del 24.9.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore FAZZARI Giuseppe. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Fazzari Giuseppe è stato squalificato per una gara per come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 126 del 18.05.2005; che la gara in oggetto era la prima utile successiva alla pubblicazione del comunicato; che, pertanto, non aveva titolo per partecipare all’incontro del 24.9.2005; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società ANTONIMINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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