COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 5 della società U.S. MAMMOLA
avverso la regolarità della gara Mammola – Antonimia (2 – 3) del 24.9.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore FAZZARI Giuseppe.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il calciatore Fazzari Giuseppe è stato squalificato per una gara per come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 126 del 18.05.2005;
che la gara in oggetto era la prima utile successiva alla pubblicazione del comunicato;
che, pertanto, non aveva titolo per partecipare all’incontro del 24.9.2005;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società ANTONIMINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.