COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005
Delibera della commissione Disciplinare
RECLAMO N. 7 della società U. S. AFRICO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 28.09.2005 (Squalifica calciatore MOIO Paolo fino al 28.12.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante a chiarimenti;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Moio Paolo ed in particolare che va tenuto conto del fatto che l’arbitro non è stato colpito a seguito del lancio del pallone;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore MOIO Paolo fino al 28 NOVEMBRE 2005 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.