COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare RECLAMO N. 8 della società POL. SAN LUCIDO avverso la regolarità della gara Cutro – San Lucido (2 – 1) del 2.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore MACRILLO’ Giovanni. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Macrillò Giovanni squalificato per due gare nella gara di andata dei Play–Out Strongoli - Aprigliano (C.U. n°126 del 18.05.2005) ha scontato solo una giornata, non partecipando alla gara dell’11.09.2005, mentre è stato impiegato nella gara del 18.09.2005 e 02.10.2005 per come risulta nella documentazione in atti; che deve tenersi conto del fatto che la precedente società di appartenenza del calciatore (Strangoli) non si è presentata per disputare la gara dei Play-Out di ritorno del 22.05.2005, sicchè non può ovviamente ritenersi scontata in quella giornata la squalifica inflitta al tesserato; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società A.S. CUTRO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it