COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare RECLAMO N. 9 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Crucolese – S.Lorenzo del Vallo (2 – 3) del 25.09.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore FERRARO Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Ferraro Francesco squalificato per una gara per recidività in ammonizione nella gara di Play-Out del 28.05.2005 risulta inserito nella distinta di gara del 25.09.2005, acquisita in atti, per cui non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società A.S. S.LORENZO DEL VALLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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