COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005
Delibera della commissione Disciplinare
RECLAMO N. 10 della società POL. NUOVA ARCHI
avverso la regolarità della gara Polistena – Nuova Archi (2 – 0) del 2.10.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore GIOVINAZZO Felice Diego.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il calciatore Giovinazzo Felice Diego, squalificato nell’ultima gara di campionato s.s.2004/2005 con C.U. 117 del 04.05.2005, risulta inserito nella distinta di gara del 25.09.2005 (I^ giornata di Campionato), come da documentazione in atti, per cui non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto ai sensi dell’art. 14, comma 12 del C.G.S.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società U.S. POLISTENA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dspone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.