COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/10/2005 Delibera della commissione Disciplinare RECLAMO N. 11 della società PO. ACCONIA avverso la regolarità della gara Girifalco 1970 – Acconcia (2 – 0) del 2.10.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore PALAIA Antonio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilavato che il calciatore Palaia Antonio, squalificato per una gara per recidività in ammonizione nella gara finale di Play-Off di Seconda Categoria è stato impiegato come da documentazione in atti nella prima gara utile del 24.09.2005 per cui non aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto in quanto non aveva scontato ancora la giornata di squalifica; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società F.C. GIRIFALCO 1970 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dspone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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