COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 24/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 13 della società F.C. SAMBIASE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica Campo di giuoco per TRE gare, inibizione dirigenti MAZZEI Salvatore e SCARPINO Antonio fino al 30.06.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto, in via preliminare, di sospendere il giudizio con esclusivo riferimento alle inibizioni irrogate dal Giudice Sportivo ai dirigenti Mazzei e Scarpino, rendendosi necessario convocare “a chiarimenti” l’arbitro della gara e gli assistenti nonché l’Osservatore Arbitrale alla seduta del 7.11.2005; rilevato che dai rapporti di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti addebitati alla società Sambiase a titolo di responsabilità oggettiva; P.Q.M. sospende il giudizio per quanto concerne l’impugnazione delle inibizioni irrogate dal Giudice Sportivo ai dirigenti Mazzei e Scarpino, disponendo la convocazione “a chiarimenti” dell’arbitro, degli assistenti nonché dell’Osservatore Arbitrale della gara Sambiase - Paolana disputatasi il 2.10.2005, per la seduta del 7.11.2005; rigetta il reclamo per quanto riguarda la squalifica del campo di giuoco;
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