COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005 Delibera della Commissione disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005
Delibera della Commissione disciplinare
RECLAMO N. 16 della società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso la regolarità della gara Appigliano Calcio – Calcio Acri (0 – 5) del 9.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Francesco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
vista la nota del Comitato Regionale Calabria Ufficio Tesseramenti;
rilevato che il calciatore Simonetti Francesco nato il 2.4.1983, risulta essere tesserato con la società A.C. Comprensorio Amantea dal
13.8.2005 e successivamente trasferito a titolo temporaneo alla società Calcio Acri dal 20.9.2005;
che quest’ultimo trasferimento non è stato ratificato dal Comitato Regionale Calabria - Ufficio Tesseramenti per violazione dell’art. 100,
comma 2 delle N.O.I.F.;
che pertanto il calciatore Simonetti non aveva titolo per partecipare alla gara Aprigliano – Calcio Acri del 9.10.2005;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società CALCIO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.