COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005 Delibera della Commissione disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO N. 17 della società A.S.D. PRESILA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 12.10.2005 (ammenda di € 400,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SCARNATI Francesco per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; esaminato il referto arbitrale dal quale non si evincono dubbi circa i fatti che hanno comportato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo; rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice alla società Presila Calcio e al calciatore Scarnati Francesco sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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