• Stagione sportiva: 2005/2006
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005
Delibera della Commissione disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di :
Sig. Giovanni TAVILLA (Presidente F.C. Bocapellaro 1921), Sig. Vitaliano LATELLA (vice Presidente F.C. Bocapellaro 1921),
Sig. Antonio COGLIANDRO (dirigente F.C: Bocapellaro 1921), Sig. Antonino ZIMBALATTI (dirigente F.C: Bocapellaro 1921),
per rispondere della violazione dell’art. 3, comma i del C.G.S., in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, e dell’art. 1, comma i, del C.G.S. della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.l.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, come descritto nella parte motiva; la società F.C. BOCAPELLARO 1921, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005
Delibera della Commissione disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di :
Sig. Giovanni TAVILLA (Presidente F.C. Bocapellaro 1921), Sig. Vitaliano LATELLA (vice Presidente F.C. Bocapellaro 1921),
Sig. Antonio COGLIANDRO (dirigente F.C: Bocapellaro 1921), Sig. Antonino ZIMBALATTI (dirigente F.C: Bocapellaro 1921),
per rispondere della violazione dell’art. 3, comma i del C.G.S., in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, e dell’art. 1, comma i, del C.G.S. della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.l.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, come descritto nella parte motiva; la società F.C. BOCAPELLARO 1921, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentito per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello;
rilevato che in data 29.4.2005 il giornale “Il Quotidiano” pubblicava le dichiarazioni rilasciate dai sigg. Giovanni Tavilla, presidente
F.C: Boca Pellaro, Vitaliano Latella, vice-presidente F.C. Boca Pellaro, Antonio Cogliandro e Antonino Zimbalatti, entrambi dirigenti
dell’F.C. Boca Pellaro;
tali dichiarazioni sono state rese all’indomani delle decisioni relative alla gara Palmese – Boca Pellaro del 10.4.2005 valida per il
Campionato di Eccellenza, con la quale veniva inflitta a quest’ultima la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0 – 3 e di un punto di penalizzazione in classifica per non essersi ripresentata in campo dopo l’intervallo;
le dichiarazioni sono lesive della reputazione del Comitato Regionale Calabria e del suo Presidente e integrano le violazioni
contestate a Tavilla Giovanni, Latella Vitaliano, Cogliandro Antonio e Zimbalatti Antonino;
Tuttavia la gravità delle dichiarazioni e differente, apparendo molto più lesive le esternazioni di Latella, Zimbalatti e Cogliandro,
rispetto a quella del Presidente Tavilla;
le sanzioni devono, conseguenzialmente, essere graduate in relazione alle diversi responsabilità;
sussiste la responsabilità oggettiva della società di appartenenza;
P.Q.M.
irroga al Presidente Sig. Giovanni TAVILLA la sanzione dell’inibizione fino al 30 NOVEMBRE 2005;
al vice presidente LATELLA Antonio ed ai dirigenti Vitaliano COGLIANDRO e Antonino ZIMBALATTI la sanzione dell’inibizione fino
al 30 APRILE 2006 ed alla società F.C. BOCA PELLARO 1921 l’ammenda di € 300,00.
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Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/10/2005
Delibera della Commissione disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di :
Sig. Giovanni TAVILLA (Presidente F.C. Bocapellaro 1921), Sig. Vitaliano LATELLA (vice Presidente F.C. Bocapellaro 1921),
Sig. Antonio COGLIANDRO (dirigente F.C: Bocapellaro 1921), Sig. Antonino ZIMBALATTI (dirigente F.C: Bocapellaro 1921),
per rispondere della violazione dell’art. 3, comma i del C.G.S., in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, e dell’art. 1, comma i, del C.G.S. della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.l.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, come descritto nella parte motiva; la società F.C. BOCAPELLARO 1921, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati."