COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 14 della società POL. SANGIORGESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica calciatore FAZARI Fabio fino al 31.12.2009).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti a chiarimento l’arbitro ed il Commissario di campo;
considerato che il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del rapporto dal quale risulta che il calciatore Fazari Fabio
si è reso responsabile di ripetuti atti di violenza nei suoi confronti;
che la sanzione inflitta dal giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.