COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 14 della società POL. SANGIORGESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 5.10.2005 (Squalifica calciatore FAZARI Fabio fino al 31.12.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti a chiarimento l’arbitro ed il Commissario di campo; considerato che il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del rapporto dal quale risulta che il calciatore Fazari Fabio si è reso responsabile di ripetuti atti di violenza nei suoi confronti; che la sanzione inflitta dal giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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