COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 20 della società A.S. CORVO CIBUS avverso la regolarità della gara Corvo Cibus – Time Out Rende C/5 (2 – 5) del 15.10.2005 Campionato Calcio a Cinque “serie C1” per presunta posizione irregolare del calciatore RIZZUTI Andrea.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il calciatore Rizzuti Andrea è stato squalificato per una giornata di gara per come risulta dal C.U. n° 128 del 25.05.2005;
che la gara in oggetto era la prima utile successiva alla pubblicazione del comunicato;
che pertanto non aveva titolo per partecipare all’incontro del 15.10.2005;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società TIME OUT RENDE C/5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0 – 6 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.