COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 7/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 21 della società S.C. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara Gioventù Santonofrese – San Costantino (1 – 1) del 16.10.2005 Campionato Seconda Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori DEL GIUDICE Francesco, BEVILACQUA Francesco, FRAGALA’
Antonio e MAZZOTTA Nicola.
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dai tabulati in possesso del Comitato Regionale Calabria risulta che alla data della disputa della gara (16.10.2005) gli
stessi erano regolarmente tesserati per la società Gioventù Santonofrese ed in particolare Del Giudice Francesco dal 7.10.2005,
Bevilacqua Francesco in prestito dal 20.09.2005, Fragalà Antonio dal 15.10.2005 e Mazzotta Nicola dal 20.09.2005;
che, pertanto, avevano pieno titolo per partecipare alla gara.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.