COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 27 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.11.2005 (Squalifica calciatore PANZUTI Antonio per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che le offese rivolte da Panzuti Antonio all’assistente arbitrale e non contestata, non appaiono di gravità tale da giustificare la sanzione inflitta dal giudice sportivo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica a carico del calciatore PANZUTI Antonio a DUE giornate di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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