COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 27 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.11.2005 (Squalifica calciatore PANZUTI Antonio per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che le offese rivolte da Panzuti Antonio all’assistente arbitrale e non contestata, non appaiono di gravità tale da
giustificare la sanzione inflitta dal giudice sportivo;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica a carico del calciatore PANZUTI Antonio a DUE
giornate di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.