COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 29 della società S.S. COLOSIMI avverso la regolarità della gara Compr. Montalto Uff. – Colosimi (1 – 0) del 30.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore DE LUCA Angelo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Comprensorio Montalto Uffugo - Colosimi del 30.10.2005 ha partecipato, nelle file della società ospitante, il calciatore De Luca Angelo (nato il 21.9.1982); accertato dagli atti istruttori effettuati che, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, il De Luca aveva titolo a prendere parte alla gara suddetta, essendo alla data della disputa della gara di specie regolarmente tesserato col Comprensorio Montalto Uffugo (data tesseramento: 16.8.2003); ritenuto, pertanto, di non poter accogliere il reclamo proposto; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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