COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 21/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 30 della società S.C. CITTANOVESE avverso la regolarità della gara Cittanovese – Polistena (0 – 3) del 22.10.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore GIOVINAZZO Felicediego.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il Giudice Sportivo, decidendo sulla gara Cittanovese – Polistena del 23.10.2005 a seguito del reclamo trasmesso dalla
Società S.C. Cittanovese, ha stralciato la posizione del calciatore Giovinazzo Felice Diego della medesima società, trasmettendo
d’ufficio gli atti alla Commissione Disciplinare per quanto di propria competenza (cfr. C.U. n.51 del 09.11.2005 del Comitato
Regionale Calabria).
Relativamente a detta posizione, la reclamante sostiene che il Giovinazzo non avesse titolo a partecipare alla gara in epigrafe non
avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo quando lo stesso militava nella società Polistena (in prestito
dalla Deliese (cfr. C.U. n.117 del 04.05.2005 del Comitato Regionale Calabria);
Tuttavia, dagli atti istruttori effettuati, risulta che quanto affermato dalla Società S.C. Cittanovese non risponde al vero, in quanto il
Giovinazzo ha regolarmente scontato la giornata di squalifica non prendendo parte alla gara Deliese - Taurianovese del 10.9.2005,
data in cui risultava tesserato per la società Deliese.
Pertanto, il reclamo proposto non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.