COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 26 della società POL. SORIANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 26.10.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3 ).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 26 della società POL. SORIANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 26.10.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3 ).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso dell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca che pur
essendo gli incidenti causati dal comportamento di dirigenti e calciatori della società Laureanese, l’arbitro era costretto a sospendere
la gara perché in varie zone del campo giocatori delle due società erano coinvolti in rissa che si protraevano anche dopo il
provvedimento di sospensione della partita, cessavano solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine;
ne discende che la responsabilità in ordine ai fatti che hanno indotto il direttore di gara a sospendere la partita, valutando che non vi
fossero più le condizioni per continuarla, è da ascrivere ad entrambi le società;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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