COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 34 della società A.S. PROMOSPORT CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 1200,00, squalifica del campo a porte chiuse per DUE giornate, squalifica massaggiatore MORELLI Massimo fino al 31.07.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 34 della società A.S. PROMOSPORT CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 1200,00, squalifica del campo a porte chiuse per DUE giornate, squalifica massaggiatore MORELLI
Massimo fino al 31.07.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che risultano in maniera chiara ed inequivoca i fatti accertati dal Giudice Sportivo commessi dai sostenitori della reclamante,
nonché il comportamento offensivo e minaccioso del Sig. Morelli Massimo;
rilevato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura ed all’entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 1000,00 e la squalifica del campo di giuoco ad una giornata di gara,
nonché la squalifica al Sig. MORELLI Massimo fino al 28 FEBBRAIO 2006;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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