COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 36 della società POL. NUOVA DIAMANTE CIRELLA avverso la regolarità della gara S.Lorenzo del Vallo – Nuova Diamante Cirella (1 – 1) del 13.11.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore AITA Ferdinando.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 36 della società POL. NUOVA DIAMANTE CIRELLA avverso la regolarità della gara S.Lorenzo del Vallo – Nuova Diamante Cirella (1 – 1) del 13.11.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore AITA Ferdinando. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che effettivamente risulta che la società S.Lorenzo del Vallo ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore quindicenne Aita Ferdinando che alla data della disputa della gara (13.11.2005) non era autorizzato ai sensi dell’art. 34 delle NOIF; che, pertanto, va applicata alla società S.Lorenzo del Vallo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società S.LORENZO DEL VALLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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