COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 37 del Sig. TUTINO Giuseppe (soc. S.Giuseppe Rosarno) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 9.11.2005 (Squalifica fino al 09.02.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 37 del Sig. TUTINO Giuseppe (soc. S.Giuseppe Rosarno) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 9.11.2005 (Squalifica fino al 09.02.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Tutino Giuseppe; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore TUTINO Giuseppe fino al 9 DICEMBRE 2005, e dispone restituirsi la tassa.
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