COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 39 della società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 16.11.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, Ammenda € 55,00 per prima rinuncia, UN punto di penalizzazione).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 39 della società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 16.11.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, Ammenda € 55,00 per prima rinuncia, UN punto di penalizzazione). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che i motivi addotti dalla reclamante a giustificazione della mancata disputa della gara pur comprensibili non possono de iure condito essere ritenuti di gravità tale da concretizzare una causa di “forza maggiore” quale richiesta, inequivocabilmente, dell’art. 55 delle NOIF, come unico elemento esimente l’applicazione della sanzione correttamente usata dal Giudice Sportivo; considerato, altresì, che deve applicarsi anche alla società Albidona la sanzione prevista dall’art. 53 delle NOIF, atteso ché quest’ultima non si è anch’essa resa disponibile alla disputa della gara per come rilevato dall’arbitro nel suo rapporto; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa; visto l’art. 32, comma 3 del C.G.S. irroga alla società ALBIDONA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3, l’ammenda di € 55,00 per prima rinuncia ed Un punto di penalizzazione.
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