COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 40 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 23.11.2005 (Squalifica del campo di giuoco a porte chiuse per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 40 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 23.11.2005 (Squalifica del campo di giuoco a porte chiuse per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che i fatti per come descritti nel referto arbitrale sono realmente accaduti ciò non di meno appare conforme a giustizia ridurre la sanzione applicata dal giudice di primo grado considerata sia la fattiva collaborazione dei dirigenti della società Praia che si prodigavano a soccorrere il calciatore aggredito, sia che detto deplorevole episodio per quanto grave è stato isolato. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società PRAIA riduce la sanzione della squalifica del campo ad UNA giornata e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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