COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 40 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 23.11.2005 (Squalifica del campo di giuoco a porte chiuse per DUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 40 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 23.11.2005 (Squalifica del campo di giuoco a porte chiuse per DUE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che i fatti per come descritti nel referto arbitrale sono realmente accaduti ciò non di meno appare conforme a giustizia ridurre
la sanzione applicata dal giudice di primo grado considerata sia la fattiva collaborazione dei dirigenti della società Praia che si
prodigavano a soccorrere il calciatore aggredito, sia che detto deplorevole episodio per quanto grave è stato isolato.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società PRAIA riduce la sanzione della squalifica del campo ad UNA giornata
e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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