COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di : Sig. Antonio VIGLIANTE (Presidente pro tempore A.S. Deliese). in violazione di cui all’art. 1, del C.G.S. nonché della società A.S. DELIESE in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di : Sig. Antonio VIGLIANTE (Presidente pro tempore A.S. Deliese). in violazione di cui all’art. 1, del C.G.S. nonché della società A.S. DELIESE in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Federale; considerato che il Presidente pro tempore della A.S. Deliese, sig. Vigliante Antonio, ha inviato a sette soci una busta che avrebbe dovuto contenere l’avviso di convocazione per l’assemblea del 23.06.2005 convocata per deliberare, tra l’altro, sul trasferimento della sede sociale, sul cambio di denominazione sociale e sull’elezione del nuovo direttivo; che è incontrovertibilmente accertato (dichiarazione del sig. Bruno Neri, Presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria) che quattro buste inviate ai soci aventi diritto contenevano un foglio bianco con la conseguenza che i destinatari non sono messi nella condizione di partecipare all’assemblea; che il sig. Vigliante a sua difesa ha dichiarato che le buste sarebbero state manomesse dai riceventi; che tale assunto non appare verosimile atteso che il sig. Bruno Neri ha dichiarato al collaboratore dell’Ufficio Indagini che le buste erano “intatte e non presentavano il benché minimo segno di contraffazione”; che il comportamento del sig. Vigliante Antonio, che con artifici e raggiri non ha consentito la partecipazione all’assemblea dei soci aventi diritto, integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva; P.Q.M. irroga al Sig. Antonio VIGLIANTE l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 30 NOVEMBRE 2006; alla società A.S. DELIESE l’ammenda di € 1000,00.
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