COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 28 della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Luzzese Calcio (1 – 1) del 16.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 28 della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Luzzese Calcio (1 – 1) del 16.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che nelle controdeduzioni la società Calcio Acri ha dedotto che la raccomandata inviatale dalla società Luzzese, contenente copia del ricorso, pur risultando spedita dall’ufficio postale di Redipiano in data 22.10.2005 era stata in effetti spedita dall’ufficio postale di Cosenza in data 02.11.2005; che quanto affermato dalla società Calcio Acri è risultato veritiero; che, pertanto, il reclamo è inammissibile in quanto spedito oltre il settimo giorno dallo svolgimento della gara in violazione dell’art. 42, punto 3 del C.G.S.; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa. Potendo ravvisarsi nel comportamento della società Luzzese Calcio violazione degli artt. 1 e 6 del C.G.S. dispone rimettersi gli atti all’Ufficio Indagini ed alla Procura Federale per quanto di rispettiva competenza.
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